Ru486: le regole devono valere anche in Umbria

In Regione mozione della minoranza sulle linee guida

Il dibattito sulle Linee guida per la somministrazione della pillola abortiva Ru486 arriva in Consiglio regionale prima ancora delle Linee guida regionali. A scatenare le reazioni sono state sufficienti le ripetute dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Vincenzo Riommi (sulle quali abbiamo già riferito su queste pagine), che ritiene non vincolanti né le Linee guida del Governo né i pareri del Consiglio superiore di sanità. Così, dopo il confronto promosso lunedì 19 dal gruppo consigliare del Pdl con il Forum regionale delle famiglie, Scienza e Vita e il Movimento per la vita, tutti i consiglieri regionali dell’opposizione e facenti parte dei gruppi Pdl, Per l’Umbria, Udc, Lega Nord, hanno sottoscritto una mozione in cui chiedono che, relativamente all’aborto farmacologico con la pillola Ru486, anche in Umbria siano seguite “le indicazioni di tipo medico e normativo espresse dalle più autorevoli istituzioni sanitarie italiane”, prevedendo “esclusivamente il regime di ricovero ordinario per la donna che dovesse scegliere tale procedura”. Nella stessa mozione chiedono che si faccia il monitoraggio delle procedure, in particolare “per le eventuali dimissioni volontarie della donna contro il parere medico, al fine di evitare irregolarità nella compilazione delle Schede di dimissione ospedaliera (Sdo) e della conseguente gestione amministrativa”. A sostegno della loro richiesta i consiglieri regionali ricordano i tre pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità sulle condizioni necessarie affinché sia tutelata la salute della donna nella procedura di aborto farmacologico che prevede l’assunzione della Ru486 e, a seguire, 48 ore dopo, quella di prostaglandine. Nel primo parere del Css del 18 marzo 2004, scrivono i consiglieri, “si afferma che ‘i rischi dell’interruzione farmacologica di gravidanza si possono considerare equivalenti ai rischi dell’interruzione chirurgica, solo se l’interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero’”, posizione confermata sia nel secondo parere del 20 dicembre 2005 che nel parere espresso il 18 marzo 2010. Stessa indicazione, scrivono i consiglieri nella mozione, è contenuta nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva della commissione Sanità del Senato, conclusa il 26 novembre 2009, ed anche nello “schema alternativo di documento conclusivo della stessa indagine” presentato dai senatori di minoranza, tra cui Ignazio Marino. Altro fatto di cui l’assessorato alla Sanità dovrebbe tenere conto è, scrivono nella mozione, la “comunicazione da parte del ministro della Salute, Maurizio Sacconi, alla Commissione europea”, in cui si legge che “l’intera procedura abortiva, e fino all’accertamento dell’avvenuta espulsione dell’embrione, deve essere effettuata in regime di ricovero ordinario nelle strutture sanitarie”. Maria Rita ValliLINEE GUIDA. Forum famiglie e Scienza&Vita chiedono a Riommi audizione urgente davanti al Comitato tecnico scientificoIl Forum delle associazioni familiari dell’Umbria e l’associazione Scienza e Vita hanno presentato all’assessore regionale alla Sanità Riommi una richiesta urgente di audizione, avanti il Comitato tecnico scientifico, per l’introduzione nei servizi delle Aziende sanitarie della Regione Umbria delle tecniche di interruzione di gravidanza con metodica medica (Ru486). “L’introduzione anche nella nostra regione dell’aborto con metodica medica porta con sé gravi rischi per la salute della donna, oltre che seri problemi con riferimento alla somministrazione a donne minorenni, rischi e problemi tutti la cui urgente soluzione è in re ipsa”. È quanto scrivono i due organismi nella richiesta di audizione, auspicando di “essere sentiti al più presto dall’Assessorato”. Al riguardo rammentano che “tra le mansioni” del Comitato “è esplicitamente indicata quella di prevedere un percorso di confronto sulle linee guida redatte dal Comitato tecnico – scientifico con le società scientifiche, le associazioni degli utenti e gli organismi di pari opportunità”, e che la commissione Sanità del Senato e la stessa minoranza sono concordi sulla necessità che “l’intera procedura abortiva, nelle sue fasi, sia effettuata in regime di ricovero ordinario. Ci aspettiamo – concludono i due organismi – che ogni decisione sia assunta all’esito dell’audizione delle associazioni”. Intervento del Centro di bioetica sugli aspetti giuridici della questione Ru486Non esiste il “diritto” ad abortire. La 194 tutela la vita del concepito e della madreDopo alcune giornate particolarmente dense e contrassegnate da vari interventi sulla stampa locale e nazionale circa i modi e le difficoltà per la somministrazione della pillola Ru486 (interruzione volontaria di gravidanza farmacologica), ad oggi sembra che i diretti interessati si siano fermati di fronte a prese di posizione ideologiche, contrassegnate da uno zelo del tutto singolare nel volere promuovere, come primo atto “sanitario” della novella Giunta regionale dell’Umbria, un fantomatico quanto irrazionale “diritto” ad abortire a domicilio. Si crede opportuno, pertanto, evidenziare lo scollamento in cui è incorsa la Giunta regionale umbra e, in particolar modo, da quanto si legge dai giornali, circa le affermazioni dell’assessore regionale alla sanità Riommi in riferimento alle linee guida sulla modalità di utilizzo della Ru486. È subito bene ricordare che la competenza circa la stesura di linee giuda per le modalità di impiego del farmaco Ru486 e della determinazione di livelli di sicurezza non può che essere a livello nazionale. Infatti, l’art. 3 della l. cost. 18.10.2001 n. 3, in materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ha previsto alle Regioni una potestà legislativa in materia sanitaria ma, allo stesso tempo, ha riservato allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Orbene, in questa particolare materia, anche se è vero che le Regioni possono adottare delle linee guida sulle modalità di utilizzo del farmaco, queste comunque non possano andare nella direzione di una tutela inferiore per la vita della donna di quanto stabilito a livello nazionale. Sarebbe un’evidente contraddizione logica e giuridica se su tutto il territorio nazionale ci fosse un determinato standard di tutela, eccetto che in Umbria, dove tale standard dovrebbe considerarsi inferiore. Infatti, proprio la tutela della salute e della psiche della donna deve essere il fondamento su cui costruire le linee guida per l’applicazione della Ru486: tutta la normativa circa la materia dell’interruzione volontaria della gravidanza (l. 22 maggio 1978, n. 194) ha come principale oggetto di tutela la vita nella sua fase iniziale e la tutela della salute della madre, entrambe intese come tutela della maternità in generale. Al contrario, in nessun articolo della suddetta normativa, né all’interno dei lavori parlamentari si richiama un generico, quanto imprecisato, diritto ad abortire, del tutto estraneo al nostro ordinamento. Diritto che oggi qualcuno vuole far riconoscere, pur in evidente contrasto con le nostre leggi e le loro interpretazioni, e magari proporre un nuovo diritto “ad abortire a domicilio”. Tuttavia, è ormai chiaro che da tale normativa (194/1978) deve discendere anche l’ambito di applicazione del cosiddetto aborto farmacologico (Ru486). Infatti, la somministrazione di tale prodotto ha le stesse finalità abortive (dirette o indirette) proprie di un intervento chirurgico. Da ciò consegue – come è stato ricordato nei vari pareri espressi dal Consiglio nazionale di sanità – che l’impiego del farmaco deve trovare applicazione nel rigoroso rispetto dei precetti normativi previsti dalla legge 194 del 1978, proprio a garanzia della tutela della donna. In particolare, deve essere garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate dall’art. 8 della citata legge, dal momento dell’assunzione del farmaco fino al momento dell’espulsione del feto. Tuttavia, è probabile che ciò non sia sufficiente per poter prestare un’adeguata tutela alla salute della donna. In realtà, con l’Ivg chirurgica, sulla quale è tarata la legge 194, il distacco e l’espulsione del prodotto del concepimento avvengono contemporaneamente; al contrario, nell’Ivg farmacologica tale momento non coincide. Proprio per questo, onde evitare che la tutela della salute della donna rimanga un mero principio di intenzione e non sia adeguatamente realizzata, è necessario – a parere dello scrivente Centro di bioetica – che vi siano previsioni puntuali e precise volte a far sì che l’aborto farmacologico sia praticato da personale sanitario qualificato e che tale pratica sia eseguita presso strutture sanitarie accreditate, previo ricovero continuativo della donna dal momento di assunzione del farmaco sino all’effettiva espulsione del prodotto del concepimento. Inoltre, anche l’ipotesi della ricerca del consenso informato per l’inizio della pratica abortiva, fino ad un eventuale rifiuto di ricovero, deve rendere chiari quali siano i rischi e le possibili complicanze, fino al decesso della gestante, per una scelta libera e consapevole della stessa. Altrimenti, sarebbe del tutto vana quella volontà, che rimarrebbe un mero desiderio di intenti, di tutelare in modo pieno ed effettivo la sfera psichica e fisica della gestante.

AUTORE: Centro di bioetica “Fileremo” - Perugia