Chiesa e Green pass: quando è obbligatorio e quando non serve

“La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni”. Lo si apprende da una scheda informativa che accompagna la lettera ai vescovi diffusa in questi giorni dalla presidenza della Cei e che fa il punto sul Decreto Legge del 23 luglio 2021 che introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde (“Green pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate dalla Legge.

Resta valido il protocollo Cei-Governo del maggio 2020

Si continuerà a osservare quanto previsto dal protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Nella scheda si precisa che, come per le celebrazioni, “non è richiesta la certificazione per le processioni”.

Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 metri per coloro che cantano e un metro e mezzo per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti.

“Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione”, prosegue la scheda.

Quando la certificazione “verde” è obbligatoria

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congressi; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione. La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali che accolgono soprattutto anziani e disabili.

Quando il “Green pass” non è necessario

Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il “Green pass” per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, Cre, Grest, ecc.), anche se durante queste attività si consumano pasti. Sono esenti dall’obbligo del “Green pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea certificazione medica. Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.