A tutela del nascituro

Laici e cattolici si confrontano sulla legge che ha disciplinato la "procreazione medicalmente assistita"

La famiglia, incalzata dai mutamenti degli stili di vita e dei costumi, non sfugge alla dirompente evoluzione delle relazioni umane con conseguenti “tensioni” su cui il Legislatore italiano ha cercato di portare ordine disciplinando anche settori finora assolutamente privi di normativa. Suscita, in questo campo, un particolare interesse la Legge 19.02.04 n. 40 con cui il Parlamento italiano ha disciplinato la “procreazione medicalmente assistita” che, fino a quel momento, era “regolamentata” esclusivamente da circolari emesse dal ministero della Salute. La legge è stata approvata tra polemiche laceranti caratterizzate non solo da una “ripresa” dell'”antagonismo” fra laici e cattolici, ma anche dalla “minaccia” di un ricorso alla Corte costituzionale. È indubbio, comunque, che il Parlamento italiano abbia colmato un vuoto normativo molto grave. Un clima così “vivace”, peraltro, non facilita sicuramente una corretta analisi e la comprensione della nuova disciplina per poter fornire all'”utente” e all’operatore del diritto un’interpretazione e, conseguentemente, un’applicazione il più possibile univoca ed uniforme. Su molti “punti” della Legge il dibattito non sembra affatto esaurito e si rende opportuno un approfondimento per verificare se le norme siano idonee a raggiungere gli scopi che il legislatore si era prefisso. La Legge, per esempio, è riuscita a coniugare gli interessi del nascituro con il desiderio di genitorialità della coppia in presenza di sterilità o infertilità? Le sanzioni previste sono adeguate alle violazioni? La sperimentazione è correttamente disciplinata? L’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita – dispone la legge – è consentito alle coppie (coniugate o conviventi more uxorio) di soggetti, entrambi viventi, maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, solo nei casi di sterilità e di infertilità non altrimenti rimuovibili e certificati da atto medico. Non è ammesso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (fra soggetti estranei alla coppia). I nati a seguito di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi della coppia che ha fatto ricorso alle relative tecniche. Alla coppia, peraltro, non è consentito di disconoscere il concepito. Per approfondire l’analisi della Legge sulla procreazione medicalmente assistita l’Unione di Perugia dei Giuristi cattolici, in collaborazione con il Cif di Perugia ha promosso un convegno (vedi programma in pagina) al quale partecipa Antonio Palazzo, Ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, che ne ha curato il coordinamento scientifico. Si porrà particolare attenzione, ha detto Palazzo, alla tutela del nascituro che passa, essenzialmente, per l’esclusione della fecondazione eterologa (ottenuta ricorrendo a materiale genetico esterno alla coppia) al fine di evitare che l’anonimato del donatore possa indurre rischi di inconoscibilità delle origini genetiche del nato. Per il prof. Palazzo altra questione di interesse è la sorte degli embrioni cosiddetti soprannumerari (concepiti e non impiantati) i quali, come persone, meritano la piena tutela che il rispetto del principio di vita impone e che non sono pienamente tutelati perché possono essere oggetto, pur con limiti, di sperimentazione.

AUTORE: M. Mariani