Che cos’è il “testamento biologico”? Che valore ha?

Tra il rischio di fraintendimenti e grossi problemi ancora aperti

A sentirle nominare per la prima volta, le parole ‘testamento biologico’ fanno pensare a disposizioni riguardanti la donazione degli organi dopo la propria morte. Niente di più sbagliato. Testamento biologico non significa questo. O, almeno, non solo questo. È, invece, un atto con il quale l’interessato affida al medico indicazioni anticipate di trattamento nel caso in cui, in futuro, possa perdere la capacità di autodeterminazione a motivo di una malattia invalidante (soprattutto dal punto di vista mentale) o a motivo di un incidente eccezionalmente grave. Ma vediamo cosa c’è dietro questa definizione, all’apparenza un po’ sibillina, sforzandoci di chiamare le cose con il loro nome ed evitando di ricorrere a circonlocuzioni consolatorie. Dobbiamo trattare infatti l’argomento tabù della nostra epoca: la morte e i tempi della vita che immediatamente la precedono. Credo sia a tutti evidente come, con il progredire delle conoscenze, la vita umana sia enormemente migliorata tanto in qualità che in durata. In particolare, la spettacolare crescita delle conoscenze mediche sembra aiutarci efficacemente a sottrarre alla morte scampoli consistenti di vita anche quando quest’ultima sembra aver perso ormai la partita. Basta entrare in un qualsiasi reparto di rianimazione per avere sotto gli occhi esempi più che concreti di questo fatto. Ma non è tutto oro quello che riluce. Molte volte, purtroppo, l’impegno profuso dalla medicina sembra sproporzionato rispetto al fine. Qualche volta abbiamo la netta sensazione che la natura venga forzata piuttosto che aiutata e, allora, il sentimento di ammirazione per i sofisticati interventi medici si trasforma in un sentimento di pena per il povero paziente. ‘Lasciatelo morire in pace!’, ci scopriamo a dire con la voce della mente, perché ci manca quasi sempre il coraggio di usare quella del corpo. E ci auguriamo che a noi non accada altrettanto. È a questo che ci si riferisce quando si parla di ‘accanimento terapeutico’ ed è per combattere questo comportamento anomalo che è stato concepito il testamento biologico. Nella sua forma più stringata, che può essere ottenuta da internet senza difficoltà, il testamento è l’elenco degli interventi medici che si desidera siano posti in atto (o sospesi) nel caso di malattie allo stadio terminale o di incapacità di intendere e volere o di sofferenze insopportabili o di dipendenza definitiva da macchine ed altri sistemi artificiali. Detta così, non c’è nessuno, credo, che non si dichiari d’accordo. In pratica però ci si scontra con difficoltà non piccole. Prima di tutto quella di far distinzione tra rifiuto dell’accanimento terapeutico e rifiuto dell’eutanasia. Il confine tra queste due tipologie di intervento, infatti, non è sempre così chiaro e preciso. Un’altra difficoltà è legata all’impossibilità di prevedere quale effettivamente potrà essere la propria volontà nella circostanza concreta di vicinanza alla morte. Infine, è impossibile prevedere gli sviluppi futuri della medicina. Chi può assicurare che quell’intervento che oggi si configura come accanimento terapeutico conservi anche per il futuro le stesse caratteristiche? In fin dei conti, la rapidità dei progressi medici non smette di meravigliarci. La delicatezza etica di queste problematiche esige cautela. È per questo che, nel nostro Paese, la discussione è stata aperta qualche anno fa con il coinvolgimento degli organi legislativi e con un approfondito documento approvato all’unanimità dal Comitato nazionale di bioetica. È per questo che ben quattro proposte di legge sono tuttora ferme in Parlamento e se ne sta elaborando in questi giorni una quinta ad opera della Fondazione Veronesi. È per questo che molteplici perplessità sono espresse dall’Ordine dei medici, coinvolti in prima persona in questo genere di problematiche. Ad oggi, quindi, in attesa di una specifica legge che dovrebbe in qualche modo concludere la discussione, il testamento biologico è un atto privo di validità giuridica e, come tale, non vincolante per il medico curante, che potrà attenervisi solo se lo avrà giudicato opportuno in vista del bene del paziente. È auspicabile comunque che non manchi il nostro contributo di riflessione alla soluzione di questo che certamente non è un problema secondario della bioetica attuale.

AUTORE: Carlo Cirotto,