Associazioni, la legge per crescere

Il Centro servizi di volontariato (Cesvol) della Provincia di Perugia ha organizzato un incontro informativo sulle opportunità della Legge 22/2004 per le associazioni

Il Consiglio regionale ha approvato il 16 novembre la legge n. 22 che detta ‘Norme sull’associazionismo di promozione sociale’ in attuazione dei principi contenuti nella legge nazionale n. 383 del 7 dicembre 2000 di ‘Disciplina delle associazioni di promozione sociale’. Sulla nuova normativa regionale il Centro servizi di volontariato (Cesvol) della provincia di Perugia ha organizzato un incontro informativo, giovedì 16 dicembre presso la sede di via Sandro Penna, nel quale Francesco Freguglia, della Regione Umbria, ha illustrato caratteristiche e potenzialità della legge n. 22. Una prima precisazione è stata fatta sulla tipologia di associazioni elencate all’articolo 2 della legge in questione nel quale sono considerate ‘associazioni di promozione sociale’ le associazioni ‘riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni’ che siano costituiti ‘al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati’. La loro attività, ha spiegato Freguglia, deve essere quindi distinta da quella delle associazioni di volontariato che svolgono funzioni di ‘solidarietà sociale’ rivolte esclusivamente a favore di terzi. Sono stati esaminati i 13 articoli in cui si suddivide la legge 22 ed in particolare l’art. 2 che regola l’iscrizione al registro regionale per quelle associazioni che vogliano stipulare convenzioni con Regione, enti locali e pubblici stabilite nell’art.8 (che rimanda all’art. 30 della 383). ‘Nel registro regionale – si legge all’articolo 2 – devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività’. Le associazioni devono essere attive da due anni (un anno per i circoli affiliati ad associazioni nazionali presenti in Umbria), oltre a contenere nel proprio statuto associativo un oggetto sociale, l’attribuzione della rappresentanza legale e ‘l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste’ (art. 3). All’art. 4 è espressa l’incompatibilità dell’iscrizione nel registro suddetto con quella al registro delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge regionale 15/1994. La Regione può in base all’art. 6, assegnare contributi a fondo perduto, finanziare attività di qualificazione, concedere a titolo gratuito beni del patrimonio disponibile (vendibile) e indisponibile, erogare servizi informativi e assistenza tecnica, concedere accesso agevolato al credito. Gli enti locali possono ridurre tributi di propria competenza a favore delle associazioni iscritte al registro. Presso la Giunta regionale è stato costituito anche un ‘Osservatorio regionale dell’associazionismo’, con compiti di promozione di studi e ricerche sull’associazionismo e di formulazione di pareri sugli atti di programmazione, che è tenuto inoltre alla pubblicazione di un rapporto triennale sull’andamento del fenomeno associativo in Umbria (art.10). Ogni tre anni la Giunta indice inoltre una ‘Conferenza regionale dell’associazionismo’.

AUTORE: Fabrizio Angeli