Tra ergastolo e 41-bis, un po’ di chiarezza

“Ergastolo” è un termine tecnico che indica il carcere a vita; la pena più grave prevista dall’ordinamento, da quando è stata abolita la pena di morte. Ma ormai in tutti o quasi i Paesi più avanzati (non contando fra questi gli Stati Uniti) hanno abolito anche l’ergastolo, oppure, come l’Italia, lo hanno mantenuto ma cambiandone le regole.

In Italia questo è avvenuto con una riforma del 1986: la durata di tutte le pene detentive, previste dal codice per i vari reati, è rimasta nominalmente invariata, ma è stata introdotta una serie di benefìci cui vengono ammessi, dopo tempi più o meno lunghi a seconda dei casi, i detenuti che dentro il carcere si comportano bene (di fatto quasi tutti): sconti di pena, permessi-premio, la cosiddetta semilibertà (che consiste nell’uscire dal carcere la mattina per andare a lavorare fuori, e rientrarvi la sera), infine la liberazione anticipata.

Anche chi è condannato all’ergastolo può usufruirne, e quindi può nutrire la speranza di tornare, un giorno, pienamente libero. Tutto questo in applicazione di quell’articolo della Costituzione che dice: “Le pene [dei reati] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Sono state previste alcune eccezioni: in particolare gli sconti di pena, di ogni genere, sono esclusi per i colpevoli di gravissimi reati di mafia che, per di più, si siano rifiutati di dissociarsi dall’organizzazione criminale e collaborare con la giustizia.

È questo il cosiddetto “ergastolo ostativo”, che però viene giudicato illegittimo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tutt’altra cosa è l’articolo 41-bis della legge sull’ordinamento carcerario: esso non riguarda la durata della pena, ma il potere del Ministro della giustizia di disporre che un soggetto, condannato per reati di notevole gravità, sia tenuto in un regime carcerario speciale di massimo isolamento, per evitare che abbia qualsiasi comunicazione con i suoi antichi complici e con l’organizzazione criminale cui appartiene. Di fatto, un regime che può risultare – al di là dei suoi scopi – molto duro per chi vi è sottoposto per anni. Si capisce quindi perché si discuta tanto dell’ergastolo e del 41-bis. Il rispetto dell’umanità del carcerato è doveroso; ma come nascondersi che qualche criminale può essere pericoloso anche all’interno di un carcere?.

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